Legislazione riguardante le specie di rettili ed anfibi presenti sul territorio nazionale
Convenzione di Berna (Consiglio d’Europa, Berna 19.09.1979) |
La prima normativa specifica per la tutela di Anfibi e Rettili e dei loro habitat, è finalizzata alla conservazione e tutela delle risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat delle specie selvatiche, specialmente di quelle endemiche, in pericolo di estinzione o vulnerabili. Nella convenzione ci sono elenchi di specie di flora e di fauna da ritenersi integralmente protetti. Per quanto concerne la fauna, le specie protette sono negli allegati II e III. |
AllegatoII |
Nei riguardi degli animali elencati gli stati firmatari, devono rigorosamente vietare la cattura, molestia e uccisione intenzionali, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo, la detenzione e il commercio degli animali, vivi, morti o imbalsamati, e delle loro parti o prodotti. |
Allegato III |
Gli stati firmatari devono attivare regolamenti diretti a garantire la sopravvivenza, con particolare riferimento alla disciplina del commercio e della detenzione e alla necessità di introdurre divieti temporanei di sfruttamento, nei casi in cui sia necessario ripristinare la densità delle popolazioni. |
In Italia la Convenzione è stata ratificata con la legge n. 503 del 05.08.1981 ed è entrata in vigore il 01.06.1982, ma ad ora la nostra nazione risulta inadempiente nella sua applicazione. |
Direttiva Habitat 92/43/CEE e DPR n.357 08.09.1997 |
A livello europeo questa direttiva ha lo scopo della conservazione della biodiversità, imponendo l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) integrate nella rete europea “Natura 2000”. In queste aree i paesi dell’Unione Europea devono evitare il deterioramento ambientale e assicurare le condizioni per il mantenimento in buono stato di conservazione delle specie per cui le ZSC sono state istituite. |
A questa direttiva sono annessi vari allegati, quelli che interessano l’erpetofauna sono: |
AllegatoII |
Specie animali e vegetali la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; alcune specie sono identificate come “prioritarie” e contrassegante con un asterisco. |
AllegatoIV |
Specie animali e vegetali che richiedono protezione rigorosa su tutto il territorio europeo. |
AllegatoV |
Specie animali e vegetali il cui prelievo in natura e/o il cui sfruttamento potrebbe costituire oggetto di speciali misure gestionali. |
L’Italia ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR n.357 dell’08.09.1997, nel quale i due Allegati B, D e E corrispondono rispettivamente agli allegati II, IV e V della direttiva. Le specie elencate in questi due allegati sono così protette su tutto il territorio italiano. |
L’articolo 12 dello stesso decreto norma le reintroduzioni ed introduzioni di animali non omeotermi: |
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La sorveglianza per quanto concerne le materie di questo decreto è deputata al Corpo Forestale dello Stato, non sono però specificati divieti e sanzioni. |
Normative regionali |
Considerata l’assenza di una legge nazionale sulla fauna non omeoterma, varie regioni hanno emesso normative specifiche per la protezione dell’erpetofauna, a volte seguendo i dettami della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat. |
C.I.T.E.S. Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna (Convenzione di Washington) |
Disciplina l’esportazione o l’importazione di specie vegetali e animali a rischio di estinzione, queste sono state suddivise in base all’accertamento della situazione biologica delle specie, in tre categorie ed elencate in tre “Appendici”: |
Appendice I |
Include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. |
Appendice II |
Specie suscettibili di estinzione, il cui commercio è regolamentato per uso sostenibile per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza. |
Appendice III |
Specie tutelate dai singoli stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori. |
Ogni specie in base al livello di popolazione raggiunto a seguito del prelievo forzoso cui è sottoposta, è inserita in una delle tre appendici citate, e può transitare, nel tempo, da un livello di protezione a un altro secondo i dati d’incremento o riduzione delle popolazioni. La CITES non esclude che gli Stati Parte possano adottare misure di protezione più rigorose per la tutela delle specie già incluse nelle liste della Convenzione o di altre specie selvatiche. |
Reg. (CE) 338/97 e s.m.i. |
Nel Regolamento di attuazione della CITES nell’Unione Europea, le specie da proteggere sono state suddivise, secondo il grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro “Allegati”. |
Allegato A |
Specie dell’appendice I e alcune specie in appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale, somiglianza con specie dell’appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario). |
Allegato B |
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Allegato C |
Taxa dell’Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie dell’Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. |
Allegato D |
Alcune specie di cui l’importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. Quest’Allegato elenca anche specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione, il che costituisce un importante contributo per il principio cautelativo. |
Per quanto riguarda le specie estranee alla fauna europea, Il Regolamento vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di esemplari vivi di Lithobates catesbeianus e Trachemys scripta elegans. |
D.M. 19.04.1996 - Decreto “Animali Pericolosi” (G.U. n. 232 del 03.10.1996) |
“Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”. |
Vieta l’importazione e la libera vendita di diverse specie animali ritenute pericolose per l’uomo. Per quanto riuarda l’erpetofauna italiana, rientrano nell’elenco tutti i taxa del genere Vipera. |
Legge n. 156 del 09.06.1980 (Ex Decreto della Marina Mercantile 1980) |
Divieto di cattura, trasporto, commercio e detenzione di tutte le tartarughe marine segnalate sulle coste italiane e nel Mediterraneo (Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Dermochelys coriacea). Le stesse specie sono protette anche dalla Regione Sardegna (L.R. n. 32 del 28.04.1978) e dalla Regione Sicilia (L.R. n. 37 del 30.03.1981). |
Le liste delle specie allegate alle varie normative non sono permanenti e statiche, ma variano secondo lo stato di minaccia della specie, quindi nuovi taxa possono esservi inseriti, e altri (purtroppo evenienza rara) possono essere eliminati perché non più in pericolo. |
Normative riguardanti l’Erpetofauna Italiana |
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Convenzione di Berna 19.09.1979 |
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Allegati II, III |
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Legge n.503 del 05.08.1980 |
Legge di ratifica italiana: attualmente inapplicata a livello nazionale |
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Normative regionali su fauna non omeoterma |
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Direttiva Habitat 92/43/CEE |
Allegati III, IV, V |
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DPR n.357 dell’08.09.1997 + Decreto di modifica Allegati del 20.01.1999 |
Allegati B, D, E |
Decreto di recepimento Italia alla Direttiva Habitat. Ha permesso la creazione di numerose ZSC (Programma BioItaly Natura 2000) |
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Art. 12 |
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Legge quadro n.394 del 06.12.1991 (Istituzione aree protette) |
Nelle aree protette è prevista la tutela di tutte le specie di animali e vegetali |
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C.I.T.E.S. |
Ratifica italiana: Legge n.874 del 19.12.1975 |
Legge n.150 del 07.02.1992 + Legge n.59 del 13.03.1993 |
Modalità controllo e sanzioni per applicazione C.I.T.E.S. |
Appendici I, II |
Reg CE 338/97 e successive modifiche |
Regolamento CE di riferimento per la C.I.T.E.S. |
Allegati A, B |
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Ridefinisce anche, con un numero di specie superiore a quello previsto dalla C.I.T.E.S. gli elenchi delle specie tutelate |
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D.M. 19.04.1996 (G.U. n. 232 del 03.10.1996) |
Decreto “Animali pericolosi” |
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Art. 727 del Codice Penale |
Maltrattamento |
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Convenzione di Ramsar 02.02.1971 (Adesione dell’Italia con DPR n. 448 del 13.03.1976) |
Tutela zone umide di importanza internazionale |
Indirettamente salvaguarda l’erpetofauna tutelando gli habitat. |
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Legge n. 156 del 09.06.1980 |
Protezione di tutte le specie di cheloni marini segnalati sulle coste italiane e nel Mediterraneo |
Convertita da Decreto Marina Mercantile 1980 |
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L.R. n. 32 del 28.04.1978 |
Protezione di tutte le specie di cheloni marini Regione Sardegna |
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L.R. n. 37 del 30.03.1981 |
Protezione di tutte le specie di cheloni marini Regione Sicilia |
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Alessandro Bellese © 2013
Ultimo aggiornamento 15 11 2013