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Legislazione Erpetofauna Italiana

Legislazione riguardante le specie di rettili ed anfibi presenti sul territorio nazionale

Convenzione di Berna (Consiglio d’Europa, Berna 19.09.1979)

La prima normativa specifica per la tutela di Anfibi e Rettili e dei loro habitat, è finalizzata alla conservazione e tutela delle risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat delle specie selvatiche, specialmente di quelle endemiche, in pericolo di estinzione o vulnerabili. Nella convenzione ci sono elenchi di specie di flora e di fauna da ritenersi integralmente protetti. Per quanto concerne la fauna, le specie protette sono negli allegati II e III.
AllegatoII
Nei riguardi degli animali elencati gli stati firmatari, devono rigorosamente vietare la cattura, molestia e uccisione intenzionali, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo, la detenzione e il commercio degli animali, vivi, morti o imbalsamati, e delle loro parti o prodotti.
Allegato III
Gli stati firmatari devono attivare regolamenti diretti a garantire la sopravvivenza, con particolare riferimento alla disciplina del commercio e della detenzione e alla necessità di introdurre divieti temporanei di sfruttamento, nei casi in cui sia necessario ripristinare la densità delle popolazioni.
In Italia la Convenzione è stata ratificata con la legge n. 503 del 05.08.1981 ed è entrata in vigore il 01.06.1982, ma ad ora la nostra nazione risulta inadempiente nella sua applicazione.

Direttiva Habitat 92/43/CEE e DPR n.357 08.09.1997

A livello europeo questa direttiva ha lo scopo della conservazione della biodiversità, imponendo l’istituzione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) integrate nella rete europea “Natura 2000”. In queste aree i paesi dell’Unione Europea devono evitare il deterioramento ambientale e assicurare le condizioni per il mantenimento in buono stato di conservazione delle specie per cui le ZSC sono state istituite.
A questa direttiva sono annessi vari allegati, quelli che interessano l’erpetofauna sono:
AllegatoII
Specie animali e vegetali la cui conservazione richiede la designazione di ZSC; alcune specie sono identificate come “prioritarie” e contrassegante con un asterisco.
AllegatoIV
Specie animali e vegetali che richiedono protezione rigorosa su tutto il territorio europeo.
AllegatoV
Specie animali e vegetali il cui prelievo in natura e/o il cui sfruttamento potrebbe costituire oggetto di speciali misure gestionali.
L’Italia ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR n.357 dell’08.09.1997, nel quale i due Allegati B, D E corrispondono rispettivamente agli allegati II, IV e della direttiva.  Le specie elencate in questi due allegati sono così protette su tutto il territorio italiano.
L’articolo 12 dello stesso decreto norma le reintroduzioni ed introduzioni di animali non omeotermi:
  • Solo le Regioni, le Provincie autonome e gli Enti di gestione delle aree protette possono richiedere al Ministero dell’Ambiente le autorizzazioni per eseguire progetti di reintroduzione o introduzione di specie in allegato D (26 taxa di Anfibi, 33 specie di Rettili).
  • Il Ministero dell’Ambiente autorizza le reintroduzioni delle specie in Allegato D, “sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti.
  • L’introduzione di specie alloctone può essere autorizzata solo nel caso che non arrechino danno agli habitat o a specie animali o vegetali autoctone.
La sorveglianza per quanto concerne le materie di questo decreto è deputata al Corpo Forestale dello Stato, non sono però specificati divieti e sanzioni.

Normative regionali

Considerata l’assenza di una legge nazionale sulla fauna non omeoterma, varie regioni hanno emesso normative specifiche per la protezione dell’erpetofauna, a volte seguendo i dettami della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat.

C.I.T.E.S. Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna (Convenzione di Washington)

Disciplina l’esportazione o l’importazione di specie vegetali e animali a rischio di estinzione, queste sono state suddivise in base all’accertamento della situazione biologica delle specie, in tre categorie ed elencate in tre “Appendici”:

Appendice I

Include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio.

Appendice II

Specie suscettibili di estinzione, il cui commercio è regolamentato per uso sostenibile per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.

Appendice III

Specie tutelate dai singoli stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni specie in base al livello di popolazione raggiunto a seguito del prelievo forzoso cui è sottoposta, è inserita in una delle tre appendici citate, e può transitare, nel tempo, da un livello di protezione a un altro secondo i dati d’incremento o riduzione delle popolazioni. La CITES non esclude che gli Stati Parte possano adottare misure di protezione più rigorose per la tutela delle specie già incluse nelle liste della Convenzione o di altre specie selvatiche.

Reg. (CE) 338/97 e s.m.i.

 Nel Regolamento di attuazione della CITES nell’Unione Europea, le specie da proteggere sono state suddivise, secondo il grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro “Allegati”.

Allegato A

Specie dell’appendice I e alcune specie in appendice II inserite secondo diversi criteri (rarità, pressione commerciale, somiglianza con specie dell’appendice I, presenza allo stato selvatico sul territorio comunitario).

Allegato B

  • Taxa in appendice II (a parte quelli in allegato A).
  • Taxa dell’Appendice I per i quali è stata avanzata una riserva
  • Taxa inseriti secondo diversi criteri, quali il volume di scambio internazionale che potrebbe essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni.
  • Taxa la cui introduzione di esemplari vivi nell’ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene.

Allegato C

Taxa dell’Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie dell’Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

Allegato D

Alcune specie di cui l’importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. Quest’Allegato elenca anche specie non-Cites per le quali devono essere controllati i livelli di importazione, il che costituisce un importante contributo per il principio cautelativo.
Per quanto riguarda le specie estranee alla fauna europea, Il Regolamento vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di esemplari vivi di Lithobates catesbeianus Trachemys scripta elegans.

D.M. 19.04.1996 - Decreto “Animali Pericolosi” (G.U. n. 232 del 03.10.1996)

“Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”.
Vieta l’importazione e la libera vendita di diverse specie animali ritenute pericolose per l’uomo. Per quanto riuarda l’erpetofauna italiana, rientrano nell’elenco tutti i taxa del genere Vipera.

Legge n. 156 del 09.06.1980 (Ex Decreto della Marina Mercantile 1980)

Divieto di cattura, trasporto, commercio e detenzione di tutte le tartarughe marine segnalate sulle coste italiane e nel Mediterraneo (Caretta caretta, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Dermochelys coriacea). Le stesse specie sono protette anche dalla Regione Sardegna (L.R. n. 32 del 28.04.1978) e dalla Regione Sicilia (L.R. n. 37 del 30.03.1981).
Le liste delle specie allegate alle varie normative non sono permanenti e statiche, ma variano secondo lo stato di minaccia della specie, quindi nuovi taxa possono esservi inseriti, e altri (purtroppo evenienza rara) possono essere eliminati perché non più in pericolo.

 

Normative riguardanti l’Erpetofauna Italiana

Convenzione di Berna 19.09.1979

 

Allegati II, III

Legge n.503 del 05.08.1980

Legge di ratifica italiana: attualmente inapplicata a livello nazionale

 

Normative regionali su fauna non omeoterma

 

 

 

Direttiva Habitat 92/43/CEE

 

Allegati III, IV, V

 

DPR n.357 dell’08.09.1997 + Decreto di modifica Allegati del 20.01.1999

Allegati B, D, E

Decreto di recepimento Italia alla Direttiva Habitat. Ha permesso la creazione di numerose ZSC (Programma BioItaly Natura 2000)

Art. 12

Legge quadro n.394 del 06.12.1991 (Istituzione aree protette)

 

Nelle aree protette è prevista la tutela di tutte le specie di animali e vegetali

 

C.I.T.E.S.

 

Ratifica italiana: Legge n.874 del 19.12.1975

Legge n.150 del 07.02.1992 + Legge n.59 del 13.03.1993

Modalità controllo e sanzioni per applicazione C.I.T.E.S.

Appendici I, II

Reg CE 338/97 e successive modifiche

Regolamento CE di riferimento per la C.I.T.E.S.

Allegati A, B

Ridefinisce anche, con un numero di specie superiore a quello previsto dalla C.I.T.E.S. gli elenchi delle specie tutelate

D.M. 19.04.1996 (G.U. n. 232 del 03.10.1996)

 

Decreto “Animali pericolosi”

 

Art. 727 del Codice Penale

 

Maltrattamento

 

Convenzione di Ramsar 02.02.1971 (Adesione dell’Italia con DPR n. 448 del 13.03.1976)

 

Tutela zone umide di importanza internazionale

Indirettamente salvaguarda l’erpetofauna tutelando gli habitat.

Legge n. 156 del 09.06.1980

Protezione di tutte le specie di cheloni marini segnalati sulle coste italiane e nel Mediterraneo

Convertita da Decreto Marina Mercantile 1980

L.R. n. 32 del 28.04.1978

Protezione di tutte le specie di cheloni marini Regione Sardegna

 

L.R. n. 37 del 30.03.1981

Protezione di tutte le specie di cheloni marini Regione Sicilia

 

 Alessandro Bellese © 2013

Ultimo aggiornamento 15 11 2013

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Alessandro Bellese Dr Med Vet
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